IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
   1. Ai fini del riequilibrio tra anzianita' economica ed anzianita'
giuridica di cui all'articolo 18 della legge regionale 27 agosto 1984
n. 44 i mesi di effettivo servizio nel livello di appartenenza al  31
dicembre  1982  sono  valutati  fino  a centonovantadue in termini di
classi e per i rimanenti  in  termini  di  scatti;  sono  pure  cosi'
valutati  i mesi di effettivo servizio resi in ciascuno dei rimanenti
sette livelli della regionale 3 febbraio 1981 n. 6.