IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Ai fini del riequilibrio tra anzianita' economica ed anzianita' giuridica di cui all'articolo 18 della legge regionale 27 agosto 1984 n. 44 i mesi di effettivo servizio nel livello di appartenenza al 31 dicembre 1982 sono valutati fino a centonovantadue in termini di classi e per i rimanenti in termini di scatti; sono pure cosi' valutati i mesi di effettivo servizio resi in ciascuno dei rimanenti sette livelli della regionale 3 febbraio 1981 n. 6.